Il 730 è il modello dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il contribuente che ha il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.
Il modello 730 fu ideato durante un progetto di semplificazione avviata dal Ministero dell’economia e delle finanze e introdotto nel 1993 per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 1992. Il modello 730 sostituì il modello 740 semplificato. Aveva, dunque, lo scopo principale di provvedere al rimborso delle imposte a favore dei dipendenti o pensionati dal sostituto d’imposta anziché dai vecchi uffici delle imposte. Il contribuente non deve più eseguire calcoli e riceverà (in caso di presentazione a credito) il rimborso dell’imposta direttamente sulla busta paga o sul rateo di pensione, nello stesso modo (in caso di presentazione a debito), gli saranno trattenute le somme da versare direttamente dalla busta paga o dalla pensione.
Nel 2014 è stata introdotta la possibilità di presentare il modello 730 anche senza sostituto d’imposta: il contribuente dovrà quindi provvedere a versare le imposte tramite F24 (in caso di presentazione a debito) oppure riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate (in caso di presentazione a credito).
Con il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 inoltre, è stato introdotto il “730 precompilato” che il contribuente può compilare e spedire mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, senza intermediari.
È riservato a chi ha percepito nell’anno precedente alla presentazione:
- redditi di lavoro dipendente, di pensione e redditi assimilati (indennità di tipo previdenziale, borse di studio, assegno dell’ex-coniuge, ecc..)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale (dividendi e utili di enti e società di capitali)
- redditi di lavoro autonomo senza partita Iva (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- alcuni redditi “diversi”
- alcuni redditi a tassazione separata
In caso il contribuente abbia l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma non i requisiti per la presentazione del modello 730, può essere necessario impiegare il cosiddetto modello Uni.Co. Chi non possiede immobili o quote di essi, non è interessato dalla procedura.